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Amianto: cosa cambia con la Direttiva (UE) 2023/2668 e il recepimento in Italia

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La Direttiva (UE) 2023/2668 introduce una revisione profonda della normativa europea sull’esposizione all’amianto, modificando la Direttiva 2009/148/CE oggi in vigore.
L’obiettivo è ridurre ulteriormente il rischio residuo nei settori più esposti — demolizioni, cantieri, bonifiche, gestione rifiuti — attraverso:

  • un nuovo valore limite di esposizione molto più severo,
  • metodi di misura più sensibili,
  • obblighi rafforzati di individuazione dei MCA prima degli interventi,
  • obblighi formativi più dettagliati per tutti i lavoratori coinvolti.

In Italia il recepimento non è ancora completato: il decreto legislativo è in fase di esame parlamentare.
Ecco il quadro aggiornato.


Il quadro europeo: cosa prevede la Direttiva (UE) 2023/2668

La direttiva è disponibile nella sua versione integrale su EUR-Lex.

1. Nuovo valore limite di esposizione

La riduzione è drastica:

  • FINO al 20 dicembre 2029: limite = 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore).
  • DAL 21 dicembre 2029: applicazione del nuovo regime basato su metodi analitici avanzati (microscopia elettronica).

Il chiarimento ufficiale arriva dalla rettifica del 3 novembre 2025, che precisa la dicitura “a partire dal 21 dicembre 2029”.

La direttiva ribadisce i criteri dimensionali delle fibre da conteggiare (lunghezza > 5 μm, larghezza < 3 μm, rapporto L/l > 3:1), senza introdurre ulteriori soglie differenziate per diametro fibra.

2. Misurazioni più sensibili

Dal 2029 il monitoraggio dovrà avvalersi di metodi equivalenti alla microscopia elettronica (SEM/TEM), molto più sensibili della microscopia ottica e in grado di rilevare un maggior numero di fibre sottili.
Questo aspetto è chiarito sia nel testo direttivo sia nella rettifica.

3. Individuazione preventiva dei MCA

Uno dei passaggi più rilevanti per il settore demolizioni: prima di qualunque intervento potenzialmente disturbante, il datore di lavoro deve:

  • adottare tutte le misure necessarie per identificare la presenza di MCA;
  • ricorrere, se necessario, a operatori qualificati;
  • rendere disponibile la documentazione a tutti i soggetti coinvolti.

Riferimento nel testo direttivo, artt. modificati, della 2009/148/CE.

4. Formazione e sorveglianza sanitaria

La direttiva introduce un nuovo allegato I-bis che definisce i contenuti minimi della formazione:

  • proprietà dell’amianto e effetti sulla salute;
  • tipologie di MCA;
  • tecniche di lavoro sicure;
  • DPI, decontaminazione, procedure di emergenza.

Una sintesi tecnica autorevole è fornita da INAIL (INAIL–DIT, in collaborazione con Adapt), utilizzabile come guida operativa.

5. Gestione dei superamenti

È confermato l’obbligo di:

  • sospendere immediatamente i lavori in caso di superamento del limite o sospetto disturbo di MCA non identificati;
  • rivalutare il rischio e adottare misure correttive prima della ripresa.

La rettifica del 3 novembre 2025: cosa chiarisce davvero

La rettifica UE è pubblicata su Eur.lex.

Essa non modifica i contenuti tecnici della direttiva, ma chiarisce la decorrenza dei nuovi limiti: non “entro”, bensì “a partire dal 21 dicembre 2029”.


Recepimento in Italia: situazione al 4 dicembre 2025

Termine europeo

La direttiva deve essere recepita entro 21 dicembre 2025.

Termine interno

La Legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) fissa la scadenza italiana al 10 gennaio 2026: Dossier Senato (AS 463).

Lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 322

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema l’8 ottobre 2025, consultabile nel dossier della Camera.

Ad oggi:

  • lo schema è ancora in esame parlamentare;
  • non è stato ancora approvato in via definitiva;
  • non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Cosa contiene lo schema (con prudenza: testo non definitivo)

Secondo i dossier ufficiali:

  • recepimento del nuovo limite 0,01 fibre/cm³;
  • obbligo rafforzato di valutazione del rischio amianto;
  • ampliamento delle informazioni da trasmettere con la notifica preventiva;
  • maggiore disciplina sull’individuazione preventiva dei MCA;
  • aggiornamento della formazione secondo l’allegato I-bis;
  • revisione di deroghe e casi di esposizione sporadica (ESEDI), in linea con il nuovo quadro UE.

COSA CAMBIA IN CANTIERE

1. Valore limite molto più stringente

  • 0,01 fibre/cm³ come nuovo riferimento operativo.
  • Adeguamento delle tecniche di confinamento, areazione, estrazione e aspirazione.

2. Monitoraggi da aggiornare

  • Necessità di ricorrere progressivamente a metodi più sensibili (microscopia elettronica).
  • Campionamenti più frequenti e rappresentativi delle diverse fasi lavorative.

3. Individuazione preventiva obbligatoria

  • Mappatura sistematica dei MCA prima di demolizioni, ristrutturazioni e manutenzioni.
  • Documentazione da condividere con imprese appaltatrici e subappaltatrici.

4. Piani di lavoro più dettagliati

  • Procedure di lavoro sicure in ambiente confinato.
  • Procedure di decontaminazione aggiornate.
  • Verifica delle condizioni che impongono l’interruzione immediata dell’attività.

5. Formazione tecnica per tutti

  • Formazione iniziale e periodica secondo l’allegato I-bis della direttiva.
  • Aggiornamento obbligatorio anche per le figure di coordinamento e sorveglianza.

6. Tracciabilità e registro esposizioni

  • Registro esposizioni più strutturato.
  • Sorveglianza sanitaria potenzialmente estesa nel tempo.