
La Direttiva (UE) 2023/2668 introduce una revisione profonda della normativa europea sull’esposizione all’amianto, modificando la Direttiva 2009/148/CE oggi in vigore.
L’obiettivo è ridurre ulteriormente il rischio residuo nei settori più esposti — demolizioni, cantieri, bonifiche, gestione rifiuti — attraverso:
- un nuovo valore limite di esposizione molto più severo,
- metodi di misura più sensibili,
- obblighi rafforzati di individuazione dei MCA prima degli interventi,
- obblighi formativi più dettagliati per tutti i lavoratori coinvolti.
In Italia il recepimento non è ancora completato: il decreto legislativo è in fase di esame parlamentare.
Ecco il quadro aggiornato.
Il quadro europeo: cosa prevede la Direttiva (UE) 2023/2668
La direttiva è disponibile nella sua versione integrale su EUR-Lex.
1. Nuovo valore limite di esposizione
La riduzione è drastica:
- FINO al 20 dicembre 2029: limite = 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore).
- DAL 21 dicembre 2029: applicazione del nuovo regime basato su metodi analitici avanzati (microscopia elettronica).
Il chiarimento ufficiale arriva dalla rettifica del 3 novembre 2025, che precisa la dicitura “a partire dal 21 dicembre 2029”.
La direttiva ribadisce i criteri dimensionali delle fibre da conteggiare (lunghezza > 5 μm, larghezza < 3 μm, rapporto L/l > 3:1), senza introdurre ulteriori soglie differenziate per diametro fibra.
2. Misurazioni più sensibili
Dal 2029 il monitoraggio dovrà avvalersi di metodi equivalenti alla microscopia elettronica (SEM/TEM), molto più sensibili della microscopia ottica e in grado di rilevare un maggior numero di fibre sottili.
Questo aspetto è chiarito sia nel testo direttivo sia nella rettifica.
3. Individuazione preventiva dei MCA
Uno dei passaggi più rilevanti per il settore demolizioni: prima di qualunque intervento potenzialmente disturbante, il datore di lavoro deve:
- adottare tutte le misure necessarie per identificare la presenza di MCA;
- ricorrere, se necessario, a operatori qualificati;
- rendere disponibile la documentazione a tutti i soggetti coinvolti.
Riferimento nel testo direttivo, artt. modificati, della 2009/148/CE.
4. Formazione e sorveglianza sanitaria
La direttiva introduce un nuovo allegato I-bis che definisce i contenuti minimi della formazione:
- proprietà dell’amianto e effetti sulla salute;
- tipologie di MCA;
- tecniche di lavoro sicure;
- DPI, decontaminazione, procedure di emergenza.
Una sintesi tecnica autorevole è fornita da INAIL (INAIL–DIT, in collaborazione con Adapt), utilizzabile come guida operativa.
5. Gestione dei superamenti
È confermato l’obbligo di:
- sospendere immediatamente i lavori in caso di superamento del limite o sospetto disturbo di MCA non identificati;
- rivalutare il rischio e adottare misure correttive prima della ripresa.
La rettifica del 3 novembre 2025: cosa chiarisce davvero
La rettifica UE è pubblicata su Eur.lex.
Essa non modifica i contenuti tecnici della direttiva, ma chiarisce la decorrenza dei nuovi limiti: non “entro”, bensì “a partire dal 21 dicembre 2029”.
Recepimento in Italia: situazione al 4 dicembre 2025
Termine europeo
La direttiva deve essere recepita entro 21 dicembre 2025.
Termine interno
La Legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025) fissa la scadenza italiana al 10 gennaio 2026: Dossier Senato (AS 463).
Lo schema di decreto legislativo – Atto del Governo n. 322
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema l’8 ottobre 2025, consultabile nel dossier della Camera.
Ad oggi:
- lo schema è ancora in esame parlamentare;
- non è stato ancora approvato in via definitiva;
- non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Cosa contiene lo schema (con prudenza: testo non definitivo)
Secondo i dossier ufficiali:
- recepimento del nuovo limite 0,01 fibre/cm³;
- obbligo rafforzato di valutazione del rischio amianto;
- ampliamento delle informazioni da trasmettere con la notifica preventiva;
- maggiore disciplina sull’individuazione preventiva dei MCA;
- aggiornamento della formazione secondo l’allegato I-bis;
- revisione di deroghe e casi di esposizione sporadica (ESEDI), in linea con il nuovo quadro UE.
COSA CAMBIA IN CANTIERE
1. Valore limite molto più stringente
- 0,01 fibre/cm³ come nuovo riferimento operativo.
- Adeguamento delle tecniche di confinamento, areazione, estrazione e aspirazione.
2. Monitoraggi da aggiornare
- Necessità di ricorrere progressivamente a metodi più sensibili (microscopia elettronica).
- Campionamenti più frequenti e rappresentativi delle diverse fasi lavorative.
3. Individuazione preventiva obbligatoria
- Mappatura sistematica dei MCA prima di demolizioni, ristrutturazioni e manutenzioni.
- Documentazione da condividere con imprese appaltatrici e subappaltatrici.
4. Piani di lavoro più dettagliati
- Procedure di lavoro sicure in ambiente confinato.
- Procedure di decontaminazione aggiornate.
- Verifica delle condizioni che impongono l’interruzione immediata dell’attività.
5. Formazione tecnica per tutti
- Formazione iniziale e periodica secondo l’allegato I-bis della direttiva.
- Aggiornamento obbligatorio anche per le figure di coordinamento e sorveglianza.
6. Tracciabilità e registro esposizioni
- Registro esposizioni più strutturato.
- Sorveglianza sanitaria potenzialmente estesa nel tempo.























































