
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato i CAM Strade, accogliendo le proposte di settore e delle stazioni appaltanti, per rafforzare l’efficacia di uno strumento centrale per l’economia circolare nelle infrastrutture.
Le modifiche introducono semplificazioni operative e chiarimenti tecnici, tra cui l’adeguamento delle soglie di materiale riciclato nei conglomerati bituminosi, il rinvio temporaneo di alcuni requisiti più impegnativi e nuove indicazioni sull’uso di fonti energetiche alternative negli impianti, valorizzando i biocarburanti.
Le principali novità
Tra gli interventi previsti figurano diverse semplificazioni operative e precisazioni tecniche. In particolare, è stato modificato il livello minimo di utilizzo di materiali riciclati nei conglomerati bituminosi, adattandolo alle esigenze del mercato. Alcuni obblighi più onerosi sono stati temporaneamente posticipati, mentre nuove indicazioni disciplinano l’impiego di fonti energetiche alternative negli impianti di produzione, con una valorizzazione esplicita dei biocarburanti.
Formazione per le stazioni appaltanti
“Con i CAM guidiamo la spesa pubblica verso riciclo e riuso. In arrivo fondi per formare le stazioni appaltanti e rendere più efficace l’attuazione” afferma il viceministro Vannia Gava.
Il quadro normativo: il decreto 5 agosto 2024
Si ricorda che i CAM Strade sono entrati in vigore il 21 dicembre 2024, in seguito alla pubblicazione del decreto del 5 agosto 2024 sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024. Con tale provvedimento, il Ministero ha adottato i Criteri Ambientali Minimi per la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi alla costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, in attuazione dell’articolo 57, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano a tutti i contratti di appalto e concessione che riguardano l’esecuzione di lavori e i servizi di progettazione per infrastrutture stradali, includendo espressamente gli interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) dell’allegato I.1 del Codice dei contratti.