Home Bonifiche PNRR: approvati i criteri di ammissibilità per la bonifica dei “siti orfani”

PNRR: approvati i criteri di ammissibilità per la bonifica dei “siti orfani”

La Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con decreto direttoriale del 23 febbraio 2022, n. 15, ha definito i criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e la check-list di verifica.

Gli interventi da realizzare con le risorse comunitarie per la riqualificazione dei siti orfani, saranno inclusi nel Piano d’azione di cui all’articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”).

Siti orfani

Come precisato dall’art.2 (Definizioni) del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 (Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani), per sito orfano si intende:

  • un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte  quarta, del medesimo decreto legislativo, o a quelli previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
  • un sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

Atteso che nei suddetti casi l’onere degli interventi sostituivi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è in carico alla pubblica amministrazione, con il decreto del 29 dicembre 2020 e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (misura M2C4, investimento 3.4) sono state destinate a Regioni e Province autonome risorse per interventi su siti orfani.

Decreto del 29 dicembre 2020 “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani”

Il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’ambiente del 29 dicembre 2020 con il quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294,00 per la bonifica dei siti orfani.
I fondi stanziati sono ripartiti per le annualità 2019 – 2024 tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto, calcolate sulla base di specifici criteri di assegnazione.
Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso, coerentemente con le previsioni e pianificazioni già adottate in materia di bonifiche. Le risorse possono essere destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale.

Sono espressamente esclusi dai finanziamenti previsti per i siti orfani, ai sensi dell’art. 3 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) del decreto del 29 dicembre 2020:

  • gli interventi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento.
  • attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti.
  • interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali.
  • interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;
  • interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

Le risorse sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione, nell’ambito di specifici accordi, dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. Negli accordi sono individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento, nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.

Gli interventi sui siti orfani si qualificano come interventi in danno e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto del 29 dicembre 2020, si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse (il quale dovrà dunque agire in rivalsa nel momento in cui il soggetto responsabile sarà individuato), applicandosi le disposizioni di cui all’art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto del 29 dicembre 2020

Le Amministrazioni che hanno candidato siti orfani al finanziamento di cui al decreto del 29 dicembre 2020 sono venti. Sul sito del MiTE sono riportati gli accordi sottoscritti e registrati dai competenti organi di controllo.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – misura M2C4, investimento 3.4

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l’Italia (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 del Consiglio dell’Unione europea, prevede 500 milioni di euro da destinare alla bonifica dei siti orfani con l’obiettivo della loro riqualificazione (misura M2C4, investimento 3.4).
Il PNRR prevede, in particolare, l’adozione di un Piano d’azione che individui i siti orfani di tutte le Regioni e le Province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026).

L’articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, stabilisce che con proprio decreto il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, adotti il Piano d’azione di cui alla misura M2C4 del PNRR e che, ai fini del medesimo Piano, si applichino le definizioni, l’ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse, previsti dal decreto 29 dicembre 2020. Il Piano d’azione è predisposto sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni interessate.

Stato di attuazione della misura M2C4 del PNRR

Sulla base delle informazioni fornite dalle Amministrazioni interessate, la ex Direzione Generale per il risanamento ambientale ha emanato il decreto direttoriale n. 222 del 22 novembre 2021, con il quale, in funzione dell’attuazione della misura M2C4 del PNRR, è stato individuato l’elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome.
I singoli siti e i correlati interventi da realizzare per la riqualificazione di detti siti orfani, saranno definiti nel citato Piano d’azione nei limiti delle disponibilità economiche previste per la misura M2C4, investimento 3.4, del PNRR.

Al fine dell’individuazione degli interventi da includere nel Piano d’azione, la Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche ha emanato il decreto direttoriale 23 febbraio 2022, n. 15, recante “Criteri di ammissibilità degli interventi nei siti orfani da realizzare con le risorse del PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) per l’adozione del Piano d’azione e check-list di verifica”.