Home Notizie dalle Associazioni Prepensionamento amianto. Ma c’è un termine

Prepensionamento amianto. Ma c’è un termine

Emanato il Decreto Poletti, domande entro il 16 settembre

Il Presidetne dell'ONA, Avv. Ezio Bonanni

L’Osservatorio Nazionale Amianto rende noto e informa i lavoratori della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Poletti, che finalmente rende operativo il sistema di prepensionamento per i lavoratori malati da amianto (mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi), riconosciuti dall’INAIL e/o quale causa di servizio, senza limiti di anzianità contributiva ed anagrafica, alla sola condizione di un’anzianità contributiva di 5 anni, di cui 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni antecedenti la domanda di pensione”, spiega l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

Il decreto stabilisce un termine di 60 giorni per il deposito delle domande di pensione di inabilità, che decorre dalla data di pubblicazione (18.07.2017).

Mentre, a partire dal 2018, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno.

L’Osservatorio Nazionale Amianto, quindi, plaude all’iniziativa del Ministro del Lavoro, che accogliendo le sollecitazioni dei lavoratori ha emanato il decreto che finalmente inchioda l’INPS a concedere il prepensionamento per i lavoratori malati di patologie asbesto-correlate e la nostra associazione è in prima linea per assisterli”, dichiara l’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

I lavoratori potranno consultare il sito dell’Osservatorio Nazionale Amianto al link https://osservatorioamianto.jimdo.com/assistenza-legale/pensione-immediata-per-il-lavoratori-malati-da-amianto/ ad ogni modo chiedere l’assistenza legale gratuita dell’associazione, inoltrando una email all’indirizzo: osservatorioamianto@gmail.com

oppure con un contatto telefonico, al numero: 0773/663593

I lavoratori malati potranno quindi accedere alla pensione di inabilità, alle condizioni di cui alla L. 222/84, anche se non si trovino nell’assoluta e permanente possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a condizione che abbiano almeno 5 anni di anzianità contributiva, e di 3 anni di contributi negli ultimi cinque anni antecedenti la data di deposito della domanda di pensione.

Si tratta di una disposizione legislativa di fondamentale importanza, approvata su richiesta dell’Osservatorio Nazionale Amianto, perché permette l’immediato pensionamento dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto, anche coloro che, pur con le maggiorazioni contributive di cui all’art. 13 co. 7 della L. 257/92, non hanno ancora raggiunto l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, che sono state via via innalzate, e che si prevede lo vengano ulteriormente per effetto del meccanismo stabilito dalla L. Fornero.

I parametri della L. Fornero vengono meno per le vittime dell’amianto e/o per coloro che hanno contratto malattie asbesto – amianto correlate, riconosciute dall’INAIL, oppure come causa di servizio.

Le domande entro il 16.09.2017. Il beneficio è riconosciuto a domanda, nel limite di 20.000.000 di euro per l’anno 2017 e di 30.000.000 annui per il 2018, con una particolare procedura di monitoraggio, con una finestra annuale per la presentazione delle domande, così come già previsto per la c.d. APE sociale.

Per il 2017, i lavoratori esposti ad amianto, ammalati di patologie asbesto – amianto correlate, potranno presentare la domanda all’INPS entro 60 giorni dalla pubblicazione del G.U. del decreto, e cioè il 16.09.2017, e a partire dal 2018, la domanda dovrà essere presentata entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

Qualora ci sia tale mole di domande da superare il limite di spesa, e/o ci sia uno scostamento anche in via prospettica rispetto alla spesa programmata, il riconoscimento del trattamento pensionistico viene differito, e vengono favoriti coloro che hanno una maggiore anzianità anagrafica, contributiva, e, infine, sulla base della data di presentazione della domanda, e ciò al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento anticipato che non sia superiore al numero di pensionamenti programmati in relazione alle risorse finanziarie.

L’associazione e l’Avv. Ezio Bonanni continuano ad assistere tutti quei lavoratori che hanno diritto all’immediato pensionamento in base all’art. 1 co. 250 della L. 232/2016, perché malati di patologie asbesto-correlate, attraverso il servizio di Assistenza legale come spiegato nella relativa sezione del sito dell’Osservatorio Nazionale Amianto e con le ulteriori indicazioni riportate nella sezione dedicata ai benefici contributivi per esposizione ad amianto ai fini del prepensionamento, e in quella specifica dedicata alla più recente legge finanziaria, per l’immediato pensionamento.

L’Associazione Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni sono stati i protagonisti dell’entrata in vigore di tale norma, avendo più volte sollecitato le forze politiche perché alle vittime dell’amianto fosse tolto il cappio della L. Fornero (come per il caso del povero Gianfranco Giannoni, lavoratore della Sanac S.p.A. di Massa, che è affetto da asbestosi riconosciuta in seguito ad una sentenza del Tribunale di Massa che ha accolto le richieste dell’Avv. Ezio Bonanni, legale della vittima).