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Importanti novità sulla raccolta RAEE dal 1 ottobre

È stato siglato l’accordo di programma relativo ai CdR (centri di raccolta) RAEE per il triennio 2022 – 2024.

L’accordo regola le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stato sottoscritto tra ANCI, i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), le aziende della raccolta e il CdC Centro coordinamento RAEE.

Il nuovo testo, previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 49/2014, ha validità dal 1 ottobre 2022 e introduce importanti novità a favore di una maggiore efficienza del sistema e dell’incremento della raccolta dei RAEE sul territorio nazionale.

Prima fra tutte, definisce la modalità operativa di conferimento dei RAEE dual use, ovvero i rifiuti di AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici: i CdR hanno l’obbligo di garantire ai possessori di RAEE dual use l’accesso, in conformità alla normativa vigente, e la sottoscrizione della documentazione di autocertificazione presentata dagli stessi per assolvere ai propri obblighi civilistici e fiscali.

La novità più significativa riguarda il sistema di efficienza: il documento si basa sul principio di riconoscere una premialità maggiore ai soggetti virtuosi volto a incentivare la crescita dei volumi di raccolta. A questo scopo, i soggetti beneficiari dei premi di efficienza vengono suddivisi in due categorie, a cui corrispondono quantitativi economici differenti.

  • Categoria CU1: appartengono a questa categoria i soggetti che oltre a possedere i requisiti già definiti nell’accordo precedente (disponibilità a ricevere la distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, raggiungimento della soglia definita di saturazione) sottoscrivono la documentazione di autocertificazione presentata dai soggetti conferenti di RAEE dual use al fine dell’assolvimento dei propri obblighi civilistici e fiscali.
    Gli importi attribuiti – 59 €/ton per R1 e R3, 124 €/ton per R2 e R4, 324 €/ton per R5 – sono maggiorati rispetto al 2021 e rimangono invariati per il periodo di operatività dell’accordo, a partire dai ritiri eseguiti dal 1 ottobre 2022 riconosciuti come premiabili.
  • Categoria CU2, attiva da gennaio 2023: comprende i soggetti che, oltre a presentare i medesimi requisiti in possesso dei soggetti appartenenti alla Categoria CU1, effettuano anche attività di microraccolta adeguatamente documentata sul portale del CdC RAEE.
    In questo caso il dato su cui si basa il premio di efficienza è la raccolta pro capite del singolo Comune: in base ai kg/ab raccolti, il Comune entra a far parte di una specifica classe – da 1 a 8: all’aumentare della classe aumenta il premio. L’importo economico vale per i ritiri eseguiti dal 1 gennaio 2023 riconosciuti come premiabili, varia in base al raggruppamento e aumenta di anno in anno nel corso del biennio 2023 – 2024. La classe di appartenenza è calcolata come computazione del totale della raccolta effettuata nel Comune da parte di tutti i centri di raccolta presenti nell’anno solare precedente con specifici criteri di calcolo.

Il nuovo accordo conferma il premio minimo di 20 €/ton per le missioni che raggiungono la soglia minima di saturazione. I Comuni che consentono l’accesso, corredato da idonea documentazione, a utenti di altri Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti o ad altri Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti al proprio centro di raccolta quale unico punto di conferimento dei RAEE ricevono un premio per i ritiri sottosoglia pari a 30 €/ton.

Con riferimento ai Fondi costituiti dai Produttori di AEE per tramite del Sistemi Collettivi, in aggiunta al Fondo Infrastrutturazione dei centri di raccolta che beneficia di un aumento di anno in anno dell’importo riconosciuto per tonnellata raccolta e al Fondo Comunicazione, viene implementato il Fondo microraccolta sui RAEE. Attivo nella prima annualità piena di validità dell’accordo, consiste in 1.000.000 € e verrà erogato tramite la partecipazione ad uno specifico bando.