Home Ambiente Costituzione e tutela dell’ambiente: al Senato si discute la modifica dell’articolo 9

Costituzione e tutela dell’ambiente: al Senato si discute la modifica dell’articolo 9

Ben quattro proposte di riforma della Carta, avanzate da LeU, Pd, M5S e Fi, sono all’esame della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, ma si dovrà attendere l’approvazione della Legge di Bilancio per l’approdo in Aula

Ce lo chiedono da tempo i protocolli internazionali, ce lo chiedono gli accordi europei, e ce lo chiedono a gran voce i più piccoli che sempre più spesso scendono in piazza per protestare contro una generazione che ha del tutto trascurato la questione ambientale e che rischia di compromettere, in tal senso, i diritti delle nuove generazioni.

L’Italia rientra tra i pochi Paesi europei che ancora non hanno inserito la tutela dell’ambiente all’interno della propria Carta. Quasi tutte le Costituzioni recenti, infatti, o nascono prevedendo nome specifiche oppure vengono modificate nel corso del tempo per inserire tali previsioni: un esempio per tutti è quello della Germania dove, in un primo tempo,  era prevalsa la teoria secondo cui non fosse necessario modificare la Legge fondamentale per inserire la difesa dell’ambiente, dal momento che esso poteva essere comunque ricavato da altre norme di rango costituzionale e, invece, nel 1994 venne inserito l’art. 20, ulteriormente modificato nel 2002, secondo cui «Lo Stato tutela, assumendosene la responsabilità anche nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali, nel quadro dell’ordinamento costituzionale, attraverso la legislazione e, in conformità alla legge e al diritto, attraverso i poteri esecutivo e giudiziario».

Più in generale poi, le altre Costituzioni europee, sia pure nella diversità delle formulazioni e degli intenti, mirano sempre a garantire non solo una generica tutela dell’ambiente, ma precise responsabilità sia per gli individui che per i pubblici poteri.

Per l’Italia il riconoscimento del diritto a un ambiente salubre come presupposto essenziale per i cittadini è, in realtà, avvenuto già nel 1979 con una sentenza della Corte di Cassazione nella quale si affermava che il diritto alla salute, già previsto dall’articolo 32, riguarda l’uomo sia come singolo, sia come individuo all’interno delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Il Disegno di legge costituzionale dal quale ha preso il via il dibattito odierno nella Commissione Affari Costituzionali del Senato (al momento rallentato dalla discussione della Legge di Bilancio) è quello a firma di Loredana De Petris (LeU), nel quale si prevede che all’articolo 9 della Costituzione si aggiunga, tra i doveri della Repubblica, anche quello di “tutela dell’ambiente e degli ecosistemi come diritto fondamentale della persona e della comunità, promuovendo le condizioni che rendono effettivo questo diritto”.

Alcuni hanno a lungo ritenuto inutile questa precisazione, dal momento che la menzione dell’ambiente si rintraccia già all’articolo 117 della Carta (che riserva la potestà esclusiva in materia allo Stato) e che, più volte, sul tema si è espressa la magistratura.

Tuttavia, come sottolineato anche da diversi esperti intervenuti in audizione, l’articolo 117 ha come finalità un mero riparto di competenze e la presenza di pronunce giurisprudenziali in materia non esime dal passaggio fondamentale di scrittura di una norma espressa: solo così si potrà colmare il gap normativo tra la Costituzione italiana e quelle degli altri Stati europei, e si costituirà finalmente un principio di tutela dell’ambiente che andrà a vincolare sia il futuro Legislatore che la Pubblica Amministrazione.