Home Bonifiche Linee guida per la gestione dei materiali di riporto nei siti in...

Linee guida per la gestione dei materiali di riporto nei siti in bonifica

Sul sito del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente  sono state pubblicate le Linee Guida SNPA n. 46/2023 – “Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica”.

Le Linee Guida propongono un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge 108 del 29/07/2021. La procedura proposta, confermando la centralità del modello concettuale del sito, prevede la valutazione d’insieme degli esiti delle verifiche indicate dalla norma e di ulteriori elementi ed evidenze di campo che integrano e completano il quadro conoscitivo.

La finalità delle Linee Guida è la sistematizzazione degli aspetti e delle problematiche necessari per la corretta identificazione della matrice materiali di riporto e per le conseguenti modalità di gestione all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica, al fine di fornire dei criteri di valutazione generali utili alla formazione del giudizio finale da parte dei soggetti interessati, favorendo quindi un approccio uniforme replicabile in situazioni affini sul territorio nazionale.

Il giudizio sarà necessariamente formato in maniera ragionata, combinando le evidenze scaturite dall’applicazione dei criteri di valutazione proposti, tenendo presente che non sempre sarà possibile utilizzarli tutti, né ottenere una totale convergenza delle evidenze verso una specifica conclusione. In questi casi, il giudizio conclusivo si otterrà piuttosto attraverso una valutazione d’insieme basata sulle evidenze emerse dall’applicazione di specifici criteri di valutazione, in accordo con il modello concettuale del sito.

Le Linee Guida, ed in particolare i criteri proposti per identificare le matrici “materiali di riporto”, si applicano unicamente nell’ambito di procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.L.gs. 152/06; detti criteri non risultano applicabili nell’ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017.

La valutazione della matrice materiale di riporto nell’ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs 152/06, quindi, è operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo, per i quali il riferimento normativo elettivo è il D.P.R. 120/2017.

In relazione alla qualifica dei “materiali di riporto” nell’ambito dei siti contaminati, nell’ottica di una semplificazione e di una effettiva ed efficace possibilità di intervenire sulle matrici riscontrate in sito, anche in virtù della valorizzazione, a livello interpretativo, del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012 auspicata nella già citata nota del MITE (ora MASE) n. 127059 del 17/11/2021, si propone una maggiore flessibilità interpretativa del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012.

Resta fermo che, qualsiasi valutazione condotta ai sensi del suddetto comma e sulla base della caratterizzazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e del test di cessione previsto dal co. 2 dell’art. 3 del D.L. 2/2012, deve comunque garantire che la matrice materiali di riporto non comporti un rischio di contaminazione delle acque sotterranee e che il suo stato qualitativo sia conforme alle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06.

Scarica le Linee Guida SNPA