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End of Waste inerti: pubblicato il decreto

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Pubblicato ieri, 20 ottobre 2022, sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 27 settembre 2022, n.152 del MITE relativo al “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Firmato lo scorso 15 luglio, l’atteso Decreto End of Waste sugli inerti entra in vigore il prossimo 4 novembre 2022, ma resta “sotto controllo” per 180 giorni. Il MITE stesso infatti, si riserva di valutare l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, in base alle evidenze emerse in fase applicativa.

Cosa dice il decreto

Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, si legge che “in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva“.

Si prevede altresì che, in conformità all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA, le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del medesimo Testo Unico Ambientale.

All’interno del provvedimento si evidenzia poi che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo, il MITE valuta l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

È necessario osservare che, ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttoreentro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del TUA, indicando la quantità massima recuperabileo un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del TUA.

Infine tale provvedimento stabilisce che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.