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Bottiglie 100% PET riciclato: finalmente ammessa la produzione anche in Italia

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Via libera anche in Italia alla produzione di bottiglie in Pet 100% riciclato. Da gennaio 2021, grazie alla Legge di Bilancio 2021 approvata il 31 dicembre 2019, viene meno l’obbligo di utilizzare almeno il 50% di plastica vergine, introdotto nel 2010. Bottiglie e vaschette per gli alimenti potranno essere prodotte totalmente in rPet purché il materiale provenga da altre bottiglie utilizzate per scopi alimentari.

Il blocco normativo al Pet riciclato

La disposizione varata sana un paradosso normativo che bloccava, soltanto in Italia, l’applicazione di una reale economia circolare nel settore. Il divieto assoluto di utilizzare la plastica riciclata risale alla normativa del 1973, che un nuovo decreto dovrà ora correggere alla radice. La prima apertura all’uso di materia riciclata è del 2010, fermo restante l’obbligo a quel 50% di plastica vergine.

Il non senso di questo limite è stato fatto pesare, negli ultimi anni, in particolar modo dalle associazioni ambientaliste. Nel frattempo l’evoluzione delle tecnologie di recupero e lavorazione della plastica riciclata ha consentito di produrre l’r-Pet con un abbattimento notevole delle emissioni rispetto ai vecchi sistemi di produzione.

La sperimentazione

La sperimentazione della produzione di bottiglie 100% rPet è partita ad agosto 2020, grazie all’emendamento Ferrazzi sottoscritto da tutte le forze politiche. Ma la concessione era limitata al solo 2021. Ora la legge di bilancio ha tolto ogni limite all’utilizzo in toto del Pet riciclato.

Punto di forza del polietilentereftalato (Pet), polimero sintetico che deriva da petrolio e gas naturale, è che può essere riciclato e reimpiegato più volte nella produzione della plastica o in altri processi industriali, favorendo il principio fondamentale dell’economia circolare per cui i rifiuti si trasformano in risorse.

Condizioni e prescrizioni permanenti

Come osserva Assoambiente, restano inveriate le condizioni e le prescrizioni previste dall’articolo 13-ter del DM 21 marzo 1973, ossia che:

  1. la plastica di recupero sia costituita da bottiglie di PET originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti;
  2. i produttori di bottiglie impieghino PET riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito all’articolo 3 del Regolamento 1935/2004/CE;
  3. lo specifico processo di riciclo che fornisce il PET riciclato sia inserito nel “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 282/2008/CE.

Plastic tax rinviata e credito d’imposta ai depuratori

La medesima legge di bilancio 2021 prevede altre misure che interessano il settore. L’applicazione della plastic tax ai manufatti monouso slitta dal primo gennaio al 30 giugno 2021 ed è stato introdotto un credito di imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi per migliorare la qualità delle acque erogate dagli acquedotti e destinate al consumo umano. Il credito copre il 50% delle spese sostenute: fino a mille euro per le persone fisiche e 5 mila per le attività commerciali.